Interrogazione sulla violazione del principio di responsabilità degli Stati membri

“La responsabilità civile dei magistrati nell’Ordinamento italiano é disciplinata dalla legge 117/88 introdotta in Italia a seguito di referendum con cui gli italiani si sono pronunciati favorevolmente in merito all’introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità civile dei magistrati. La legge emanata dal Legislatore italiano, pur avendo introdotto la fattispecie in esame, ha da subito prestato il fianco a critiche.
La sentenza della CGCE del 24 novembre 2011 (C-379/10) ha nuovamente messo in luce la non compatibilità della legge 117/88 sulla responsabilità civile dei magistrati.
Con il principio generale comunitario di responsabilità degli stati membri per i danni eventualmente prodotti dallo Stato in caso di violazione “manifesta” del diritto comunitario.
La normativa italiana va nel senso opposto: infatti l’art. 2, secondo comma, della legge 117/88 esclude qualsiasi responsabilità dello Stato italiano qualora tale violazione derivi da un’interpretazione di norme di diritto. Il contrasto con la normativa comunitaria appare palese.
Da una analisi comparata con la disciplina esistente in altri Paesi dell´Unione europea, si rileva che il regime della responsabilità civile é per lo più simile al modello italiano, e addirittura nel Regno Unito è ancora più garantista in favore dei magistrati, ciò che realmente é diverso e’ la disciplina relativa all’ordinamento giudiziario. In tutti i Paesi in esame é infatti prevista la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Sicuramente la separazione delle carriere limita le logiche corporative. Inoltre, dove prevista la sottoposizione della magistratura requirente al potere esecutivo, il sistema delle sanzioni disciplinari sembra essere più efficace, in quanto esente da logiche corporative.
Sul tema l´On. Erminia Mazzoni ha presentato una interrogazione alla Commissione europea”.
